SAMURAI ULTRAS IMPERIA

DIRITTI DEGLI ULTRAS



 

OGNI ULTRA DEVE RICORDARE CHE...

- I tutori dell'ordine possono sequestrare oggetti con verbale di sequestro e perquisire senza mandato.
- Nonostante spesso vi siano cori di contenuto violento cantati al solo scopo di fare casino durante la partita, si può essere passibili di diffida non solo per atti di violenza effettivamente compiuti, ma anche più semplicemente per aver inneggiato alla violenza.
- Tutto ciò che avviene in curva prima, durante e dopo la partita può essere registrato e/o fotografato dalle forze dell'ordine per reperire documentazione visiva.
- Nel caso in cui non si riesca ad identificare chi commette realmente un reato all'interno della curva, a pagarla potrebbero essere gli elementi più conosciuti del gruppo.
- Se si è diffidati non si può, pena l'arresto immediato, farsi trovare nelle vicinanze dello stadio e in qualunque zona destinata al transito o alla sosta dei tifosi ospiti.
- Se si è stati denunciati per attività razzista non si potrebbe frequentare lo stadio (legge 205, giugno '93).
- Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale in esercizio può essere punito con la reclusione fino a due anni di carcere. Questi salgono a cinque per reati di resistenza, violenza o minacce.
- Nella legge che regola la diffida vi sono elementi potenzialmente soggetti a decisioni arbitrarie. Ci si riferisce alla parte che non prevede, per i diffidati senza obbligo di firma, la possibilità di difesa di fronte al G.I.P.
 

ATTENTI PERO' AI SOPRUSI...

- SE SEI FERMATO DA AGENTI IN BORGHESE DEVONO MOSTRARTI IL TESSERINO, ALTRIMENTI PUOI RIFIUTARE DI FORNIRE I DOCUMENTI E DI ESSERE PERQUISITO
- SE TI TROVI CON IL GRUPPO SU UN BUS CHE VIENE FERMATO E PERQUISITO LA PERQUISIZIONE E' LEGITTIMA MA IL VERBALE DEVE ESSERE COMPILATO SUL POSTO E CONSEGNATO IMMEDIATAMENTE
- SE SEI TRATTENUTO IN QUESTURA, CHIEDI IN CHE VESTE SEI STATO ACCUSATO E NON RISPONDERE PRIMA DI AVER CONTATTATO UN AVVOCATO PER DARE LE TUE GENERALITA'
- SE RITIENI CHE DEGLI AGENTI IN DIVISA ABBIANO COMMESSO UN SOPRUSO NEI CONFRONTI TUOI O DI ALTRI ULTRAS, E' UN TUO DIRITTO RICHIEDERE IL NOMINATIVO E SPORGERE DENUNCIA. NEL CASO IN CUI IL NOMINATIVO NON TI VENISSE FORNITO, RIVOLGITI AD UN MAGISTRATO E DENUNCIA IL FATTO

 

NUOVE NORME CONTRO LA VIOLENZA NEGLI STADI: ANNO 2003

Art.1: l'ordine di presentazione del questore nei confronti delle persone denunciate o condannate per atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive è ora esteso all'intera giornata di svolgimento della competizione:
- la pena per i contravventori alle prescrizioni è aumentata, dalla precedente misura (da 3 a 18 mesi) all'attuale (da sei mesi a due anni)
- è prevista la possibilità di irrogazione di una particolare misura da parte del giudice, sia in sede di convalida sia con sentenza, consistente nell'obbligo di non allontanarsi dalla propria dimora in occasione di competizioni sportive
- le misure del questore e del giudice possono essere ora applicate anche con riferimento a manifestazioni sportive che si svolgono all'estero
Art. 2: introduce una specifica fattispecie di reato, consistente nel lancio di corpi contundenti in occasione di competizioni agonistiche (pena della reclusione da 3 mesi a 3 anni)
Art. 3: introduce la possibilità di arresto in flagranza per tutti i delitti non colposi, consumati o tentati, commessi con violenza su cose o persone in occasione di manifestazioni sportive
Art. 4: Introduce una circostanza aggravata (aumento della pena fino alla metà) per i reati commessi con uso di violenza in occasione di manifestazioni sportive; si esclude il giudizio di prevalenza o di equivalenza; si prevede, per i delitti commessi con violenza, il giudizio direttissimo
Art. 5: si aumentano le sanzioni a carico delle società sportive che continuano a intrattenere rapporti con associazioni di tifosi cui aderiscono soggetti denunciati o condannati per atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive

 

NUOVE NORME CONTRO LA VIOLENZA NEGLI STADI: ANNO 2005

VIOLENZA NEGLI STADI: FIRMATI I 3 NUOVI DECRETI (fonte ANSA del 06/06/2005) 

Biglietti nominali per impianti al di sopra dei 10mila spettatori (4mila al chiuso), sistemi di videosorveglianza, misure logistiche-amministrative negli impianti sportivi, tra cui la presenza di steward delle societa' per il controllo dei settori dello stadio. Sono le principali novita' dei tre decreti amministrativi contro la violenza negli stadi che entreranno in vigore all'inizio del prossimo campionato e che sono stati firmati oggi dal ministro dell' Interno Giuseppe Pisanu.

BIGLIETTI NOMINALI: Dal prossimo campionato i biglietti dovranno essere ''nominativi, numerati ed abbinati ad un posto a sedere''. La responsabilita' dell'emissione e della vendita e' delle societa' sportive, che devono dotarsi di ''sistemi informatizzati che consentano la registrazione di dati, la verifica elettronica del biglietto, l'anticontraffazione e gli eventuali passaggi a persone diverse dall'acquirente''. Il decreto stabilisce poi che i biglietti per il settore ospiti dovranno essere di colore diverso e ''saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione cui si riferiscono''. Il giorno della partita, inoltre, sara' vietata la vendita dei biglietti ''nell'area di servizio esterna dell'impianto sportivo''.

VIDEOSORVEGLIANZA: Gli apparati dovranno essere realizzati dalle societa' utilizzatrici dell'impianto e saranno gestiti ''da una sala apposita ospitata nel centro radio per la sicurezza delle manifestazioni sportive, coordinato dal funzionario di ps dirigente del servizio di ordine pubblico''. Il decreto prevede inoltre ''la registrazione completa'' dell'evento sportivo, ''compreso l'eventuale ingresso dei tifosi prima della gara per preparare le coreografie'', che sara' disponibile ''per 7 giorni dopo l'incontro''. La videosorveglianza, infine, puo' essere estesa anche nelle zone all'esterno dello stadio ma non proprio adiacenti, attraverso ''le telecamere cittadine''. Cio', spiega il Viminale, ''consente l'ottimale applicazione della legge in materia di arresto in flagranza differita anche lungo le vie di trasporto''. La decisione di utilizzare le telecamere piazzate nei vari punti della citta' spetta al prefetto.

SICUREZZA IMPIANTI: Il terzo decreto prevede una serie di misure logistico-amministrative per rendere piu' sicuri gli impianti e riguarda, in particolare, la separazione del campo di gioco dalle tribune e la presenza di steward sulle gradinate. Il provvedimento introduce innanzitutto il concetto di ''stadio polifunzionale''; disciplina, poi, il ''sistema delle separazioni con l'abbattimento delle barriere tra pubblico e campo di gioco, conservando pero' la possibilita' di "rialzarle in caso di incontri a rischio e su richiesta del questore'' e il ''sistema delle aree di sicurezza per la realizzazione del prefiltraggio e filtraggio degli spettatori''. Infine, il decreto introduce una norma su cui il ministro Pisanu ha insistito molto sottolineando anche oggi la necessita' di ''impegnare le societa' di calcio ad assumere responsabilita' piu' ampie per contribuire a prevenire e contrastare la violenza''. In pratica, il decreto affida alle societa' ''l'obbligo di impiegare proprio personale per il controllo, l'accoglienza e l'indirizzamento degli spettatori all'interno degli stadi''. Dei veri e propri steward dunque, cui spettera' il compito di far rispettare le regole all'interno degli impianti.

Insomma, ancora un passo avanti verso l’eliminazione del movimento Ultras, la cui data fatale sembra essere sempre il fatidico 2012, anno in cui l’Italia dovrebbe organizzare gli Europei.

 

CONSIGLI UTILI PER I DIFFIDATI

Appena notificata la diffida, mettiti in contatto con un avvocato. Ricordiamo comunque che la difesa non è obbligatoria perché la diffida è un provvedimento amministrativo. E' il caso che in ogni curva i gruppi ultrà abbiano un loro avvocato di fiducia, meglio se egli stesso è un tifoso, così comprende certe dinamiche. Se si è diffidati in gruppo è meglio avere tutti uno stesso difensore. Sulla diffida deve esserti comunicato: da quando entra in vigore, devono essere specificati i luoghi, i nomi delle vie in cui non puoi transitare ed il motivo per cui è stata comminata. Se mancano alcune di queste informazioni chiedi al tuo avvocato di recuperarle. Se la diffida è con obbligo di firma hai la possibilità di presentare, entro 48 ore (che sono poche), un memoriale a difesa al G.I.P. che deve convalidarti l'obbligo di firma. Se ritieni la diffida ingiusta consigliamo di fare immediatamente un ricorso gerarchico tramite il tuo avvocato entro 60 giorni dalla notifica della diffida. Il Prefetto (o il Questore) ha la facoltà di rigettare (di solito capita quasi sempre) il tuo ricorso entro i 60 giorni successivi dalla data di presentazione dello stesso. Nel ricorso, se non si hanno avute precedenti condanne o se non si hanno altri procedimenti penali in corso, è sempre utile allegare due certificati: quello dei carichi pendenti (che va richiesto in pretura) e quello del casellario giudiziale (da richiedere in tribunale). Per quanto riguarda la diffida con obbligo di firma, c'è la possibilità, comunicandolo in forma scritta all'ente che te la ha emessa (questura), di chiedere di andare a firmare in una caserma di un'altra città, se quel fine settimana ci si trova fuori sede. La questura ti deve far sapere dove! Ricordati, in questo caso di farti rilasciare un documento che provi che tu hai firmato, per evitare equivoci. In questura non possono trattenerti, se non giustificandone il motivo, per cui dopo la firma sei libero. Se vuoi fare la richiesta per firmare fuori dalla sede consueta, ti conviene fare una richiesta scritta almeno 15 giorni prima, ed aspettare la risposta. In caso di mancata risposta, esigila tramite il tuo avvocato. In caso venga rigettato il ricorso gerarchico, puoi fare entro 60 giorni un ricorso al T.A.R. (che però ha tempi lunghi e spese non inferiori ai 2 milioni). Una volta che ti è scaduta la diffida ricordati, almeno per il primo periodo, di portarla con te, perché potrebbero non averti ancora cancellato allo stadio dalla lista dei non graditi: così facendo puoi evitare spiacevoli inconvenienti, come ad esempio il perderti la partita per controlli.

 

COSA FARE IN CASO DI DIFFIDA

- Inizio

- Primo passo

- Piano di difesa

- Ipotesi 1

- Ipotesi 2

- Ipotesi 3

- Ipotesi 4

- Ipotesi 5

Un ringraziamento particolare a Lorenzo web master del sito Curva Sud A.S. Roma ultras. Per quanto riguarda le nuove normative introdotte nel 2003 potete fare riferimento a questa pagina: www.studiolegalecontucci.it/daspo.html. Spiega in maniera esaustiva non solo tutte le novità ma anche come possono essere contestate e quali sono le norme che "fanno acqua". Tutto il sito, in generale, è un valido supporto legale per gli Ultras.

Dal sito http://tifosinrete.blogspot.com riportiamo le nuove norme riguardo all'ingresso degli striscioni e delle bandiere all'interno degli stadi italiani.

I PUNTI CHIAVE SONO:

Le commissioni Giustizia e Cultura della Camera cambiano il testo uscito dal Senato: biglietti gratis per gli under 14 e pene più severe per chi è responsabile di lesioni a pubblici ufficiali
ROMA, 20 marzo 2007 - Biglietti gratis per gli under 14 negli stadi; pene più severe per chi è responsabile di lesioni gravissime nei confronti di pubblici ufficiali; ridimensionata la messa al bando di striscioni e cartelli. Le commissioni Giustizia e Cultura della Camera modificano il testo del decreto contro la violenza negli stadi uscito dal Senato. E si accelerano i tempi del dibattito in Aula. Visto che il decreto scade il 2 aprile e deve ritornare a Palazzo Madama.
PIÙ MINORI NEGLI STADI - La proposta è del presidente della commissione Cultura della Camera Pietro Folena e viene accolta con entusiasmo da entrambi i poli. In sostanza, si prevede che le società sportive rilascino biglietti gratuiti nominativi ai minori di 14 anni accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado. Nella misura di un giovane per ogni adulto. E per almeno la metà delle manifestazioni sportive previste in un anno. L'adulto, si legge nella norma, dovrà assicurare la vigilanza sul minore per tutta la durata della manifestazione.
LA GUERRA DEGLI STRISCIONI - Il Senato aveva aggiunto una norma al decreto (l'articolo 2 bis) per vietare negli impianti sportivi striscioni, cartelli, simboli, emblemi, nonchè cori "relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive". Per i trasgressori, ai quali veniva intimato di ripiegare gli striscioni o di interrompere i cori, era stata prevista a Palazzo Madama la stessa pena stabilita per la resistenza a pubblico ufficiale: la reclusione da sei mesi a cinque anni. Ma le commissioni della Camera modificano il testo: sono vietati negli impianti sportivi striscioni e cartelli "che comunque incitino alla violenza o che contengano insulti e minacce". Punto. La violazione del divieto, si aggiunge, è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
L'EFFETTO CATANIA - I fatti di Catania, l'aggressione all'ispettore capo Filippo Raciti da parte di un tifoso diciassettenne conclusa con la morte del poliziotto, restano il punto di riferimento del provvedimento. Le commissioni Giustizia e Cultura inaspriscono le pene rispetto al testo del Senato che prevedeva la condanna prevista per le aggravanti (da tre a sette anni) aumentata della metà. Chi commette lesioni gravissime contro pubblici ufficiali è punito con il carcere da otto a 16 anni.
L'ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITO - La norma emergenziale che prevede l'arresto in flagranza anche non nel momento della commissione del fatto viene prorogata fino al 30 giugno 2010. Anzichè al 30 giugno 2007 come prevedeva il Senato.
NO ALLE PORTE CHIUSE - Si boccia l'espressione "a porte chiuse" perchè "non giuridicamente rilevante". E così se gli stadi non sono a norma, le partite saranno giocate "in assenza di pubblico"

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